Allegato B al Repertorio 26584 Raccolta 18623
STATUTO A.S.SO.FARM.
CAPO I – NATURA E SCOPO
Articolo 1
(Denominazione e sede)
1. La Federazione A.S.SO.FARM. è un’associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Ha sede in Roma ed è parte costituente di CISPEL nazionale.
2. La Federazione A.S.SO.FARM. aderisce all’Unione Europea delle Farmacie Sociali e rappresenta in quella sede gli Associati. Aderisce inoltre ad altre Associazioni ritenute funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 2
(Finalità e rappresentanza)
1. La Federazione A.S.SO.FARM., Associazione democratica pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici, persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
2. Scopo della Federazione A.S.SO.FARM. è:
a) la tutela degli interessi categoriali degli Enti associati in sede regionale, nazionale ed internazionale;
b) la rappresentanza degli Enti associati per la conclusione di accordi e contratti collettivi di lavoro, in campo nazionale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, A.S.SO.FARM. è legittimata ad agire in difesa non soltanto dei propri diritti e dei propri interessi, ma anche di quelli degli aderenti rappresentati nel proprio sistema associativo;
c) l’intervento a livello legislativo ed amministrativo per il perfezionamento e l’eventuale modifica dell’assetto normativo e regolamentare del settore farmaceutico e socio-sanitario dei servizi pubblici locali, di cui al successivo
art. 3;
d) lo svolgimento di interventi ed attività, a livello nazionale, per agevolare il rispetto e l’applicazione delle norme di cui al punto c;
e) coordinare l’azione di rappresentanza degli Associati realizzata a livello regionale, intervenendo localmente in via sussidiaria e su richiesta in caso di inattività delle strutture associative regionali, per assicurare la rappresentatività a livello regionale e territoriale, l’assistenza ed il sostegno agli Associati e sviluppare rapporti interregionali;
f) organizzare corsi di formazione e aggiornamento finalizzati a valorizzare la professionalità dei Farmacisti e dei dipendenti delle Farmacie Pubbliche e Private;
g) promuovere e gestire attività di formazione e di aggiornamento professionale dei dipendenti degli Enti associati ed altri;
h) favorire, d’intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
i) organizzarsi, in maniera decentrata sul territorio a livello regionale, con la facoltà di strutturarsi nell’ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederale;
j) dotarsi della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi fini statutari.
3. Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo, la Federazione:
– gestisce i rapporti con le Istituzioni e le altre Associazioni di categoria a livello nazionale;
– organizza convegni, incontri di studio ed altre manifestazioni a livello nazionale;
– promuove e cura l’edizione di pubblicazioni e mezzi audiovisivi informativi informatici e ne favorisce la divulgazione;
– compie tutti gli atti e conclude i contratti di qualsiasi natura a livello nazionale, purché necessari, utili, coerenti e funzionali per la realizzazione degli scopi sociali;
– promuove rapporti con la CISPEL e con le FEDERAZIONI Nazionali che ad essa aderiscono;
– ispira la propria azione a criteri di efficienza, con l’eliminazione di sovrapposizioni di funzioni rispetto agli Associati, a CISPEL e alle FEDERAZIONI Nazionali ed imposta programmi di attività finalizzate a definiti e concordati obiettivi, ai quali commisura le proprie prestazioni e il livello di risorse necessarie;
– per tutte le attività sopraindicate l’Associazione può svolgere tutte le iniziative ad essa riconducibili di gestione, divulgazione, progettazione, ricerca, programmazione e promozione, intraprendendo autonomamente tutte le attività tecniche ed economiche all’uopo necessarie.
Articolo 3
(Associati)
1. Soci ordinari.
Possono aderire alla Federazione in qualità di “Soci ordinari”, le aziende, i Servizi comunali, gli Enti e le Società di qualsiasi forma, purché partecipate in qualsiasi misura da un ente pubblico e gli Enti pubblici, che gestiscono i servizi sociali, socio sanitari, farmaceutici, assistenziali, culturali.
2. Soci corrispondenti.
Possono aderire in qualità di “Soci corrispondenti” i soggetti privati, che gestiscono i medesimi servizi, nonché le Associazioni rappresentative degli stessi.
I Soci corrispondenti:
a. Hanno diritto, se in regola con il pagamento della quota associativa, di ricevere le informazioni e le documentazioni che l’associazione fornisce ai soci ordinari, partecipare a convegni, seminari ed altre iniziative informative e divulgative promosse dall’ Associazione, nonché usufruire dei servizi di quest’ultima;
b. Partecipano all’Assemblea per mezzo del proprio rappresentante legale, con diritto di parola ma senza diritto al voto, e non possono ricoprire cariche elettive.
3. L’iscrizione alla Federazione nazionale deve essere richiesta in forma scritta e decorrerà dal giorno dell’accettazione. Si intenderà tacitamente rinnovata se non verrà data disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. entro il 30 giugno dell’anno di scadenza.
3-bis. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, non sono ammessi associati temporanei.
Articolo 4
(Cessazione dall’adesione)
1. Oltre che per disdetta, la qualifica di associato sia ordinario che corrispondente si perde:
– per recesso, a seguito di modifiche del presente Statuto. In tale evenienza il recesso deve essere comunicato con raccomandata A.R. o P.E.C. entro 30 giorni dall’avvenuta notifica delle predette modifiche ed ha efficacia immediata;
– per decadenza, conseguente alla perdita dei requisiti per l’iscrizione;
– per esclusione, in caso di mancata osservanza degli obblighi statutari.
2. Sulla decadenza e sull’esclusione degli Associati delibera la Giunta di cui all’art. 10. (Sull’ammissione v. art. 10, c. 9, lett. d).
3. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso all’Assemblea.
CAPO II – DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Articolo 5
(Obblighi degli associati)
1. Gli associati devono:
a) osservare le deliberazioni adottate dagli Organi della Federazione nei limiti delle loro attribuzioni;
b) astenersi da ogni iniziativa che risulti incompatibile con le direttive e gli interessi della Federazione;
c) corrispondere puntualmente i contributi associativi;
d) comunicare tutti i dati statistici e le notizie richieste dalla Federazione per il conseguimento dei suoi scopi;
e) pubblicizzare nelle forme e nei modi ritenuti opportuni l’iscrizione alla Federazione.
CAPO III – DELLA CONTRIBUZIONE
Articolo 6
(Contributi associativi)
1. Gli Enti associati devono corrispondere alla Federazione:
a) un contributo annuo, erogato ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. 08/07/1998 n. 371. La misura di detto contributo è stabilita annualmente su proposta della Giunta, dall’Assemblea all’atto dell’approvazione del bilancio di previsione. In assenza di decisioni la misura del contributo resta quella dell’anno precedente. La misura del contributo annuale a carico dei soci corrispondenti viene stabilita dalla Giunta. Nell’anno di iscrizione il contributo è dovuto pro-rata.
b) eventuali contributi straordinari.
CAPO IV – DEGLI ORGANI
Articolo 7
(Organi federali)
1. Sono organi della Federazione
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Presidente;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Revisore dei Conti unico;
e) il Collegio dei Probiviri.
2. Con funzione consultiva, allo sviluppo dell’attività federale concorrono il Comitato dei Direttori e la Conferenza dei Coordinatori Regionali.
Articolo 8
(Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano.
Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto gli Amministratori, o loro delegati, appartenenti agli Enti associati in regola con il pagamento del contributo associativo. Per i soci corrispondenti si rinvia all’ art. 3 comma 2, lett. B) .
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione, in via ordinaria una volta l’anno, entro il mese di luglio per l’approvazione del bilancio.
3. Le Aziende ed Enti federati, già iscritti alla Federazione nell’anno precedente, che non siano in regola con il pagamento dei contributi, non hanno diritto al voto.
4. L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei componenti la Giunta.
5. L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a mezzo telegramma o raccomandata A.R. o con strumenti telematici aventi data certa con un preavviso di 15 giorni e con indicazione della sede e degli argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato sino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti i delegati, che rappresentano un terzo dei voti spettanti a tutti gli Associati.
7. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
8. Qualora l’Assemblea è chiamata a deliberare per quanto previsto al successivo comma 13 la stessa è validamente costituita anche in seconda convocazione anche quando sono presenti o rappresentati un terzo dei voti spettanti a tutti gli Associati. Se non viene raggiunto il quorum richiesto, l’Assemblea è automaticamente convocata al successivo ventesimo giorno.
9. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro associato; ad ogni associato possono essere conferite non più di due deleghe.
10. L’Assemblea nomina un ufficio di presidenza composto da un presidente, da un segretario e da tre delegati per la verifica delle deleghe, per lo scrutinio dei voti e il controllo delle votazioni.
11. Il segretario redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, è inviato agli Associati.
12. Il verbale di eventuale scioglimento della Federazione è redatto da un notaio.
13. Per la modifica dello Statuto l’Assemblea è validamente costituita sia in prima, sia in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti di tutti tutti gli Associati. Le deliberazioni per le modifiche allo Statuto sono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dai presenti.
14. L’Assemblea ha il compito di:
a) eleggere il Presidente, la Giunta Esecutiva della Federazione, il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti unico;
b) approvare il programma, il bilancio consuntivo e di previsione annuale e la misura dei contributi associativi dei soci ordinari;
c) deliberare le modifiche dello statuto compreso l’eventuale scioglimento della Federazione a norma di quanto previsto dal precedente comma 12;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario, sottoposto alla sua approvazione dagli altri Organi sociali;
e) deliberare con la maggioranza prevista per la modifica dello Statuto il sistema di attribuzione dei voti spettanti agli Associati.
f) deliberare sulla Costituzione e/o partecipazione ad Enti, Fondazioni, Società di qualunque forma giuridica;
g) approvare gli indirizzi e l’attività svolta dalle eventuali società controllate. 15. Le spese per la partecipazione dei delegati all’Assemblea sono a carico delle rispettive Aziende e dei rispettivi Enti associati.
Articolo 9
(Presidente e Vice Presidente)
1. Il Presidente, eletto tra i delegati all’Assemblea, dirige la Federazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la responsabilità politico-sociale della conduzione e del buon andamento delle attività federali.
2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Federazione sia nei riguardi degli Associati sia dei terzi.
3. Il Presidente sovrintende l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e cura l’esecuzione di quelle adottate dalla Giunta.
4. Il Presidente nomina l’Ufficio di Presidenza che è composto fino a 7 membri. Vi fanno parte di diritto il Presidente medesimo, il Vice Presidente, il Presidente Onorario. Gli altri membri possono essere nominati dal Presidente tra i membri della Giunta Esecutiva aventi competenze specifiche in ordine agli argomenti da trattare e per la durata di tale trattazione. L’Ufficio di Presidenza si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente. per esaminare tutte le questioni ordinarie e straordinarie, anche per istruirle e sottoporle alla Giunta Esecutiva. Alle
riunioni dell’Ufficio di Presidenza partecipano il Segretario Generale e il Direttore Generale della Federazione.
5. Il Presidente eletto dall’Assemblea ordinaria e il Vice Presidente, nominato dalla Giunta tra i suoi membri, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per tre mandati.
6. Il Presidente può delegare al Vice Presidente e ad uno o più componenti la Giunta, parte dei suoi compiti.
7. In caso di nomina nel corso del triennio, il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per il periodo restante del mandato ordinario.
8. Il mandato triennale ha anticipato termine per decadenza a seguito di:
a) perdita dell’incarico presso l’Ente associato;
b) dimissioni dell’interessato;
c) impedimento grave;
d) per revoca, da parte dell’Assemblea, a seguito di mancata approvazione della relazione annuale e del bilancio preventivo e consuntivo e per gravi inadempienze definite tali dall’Assemblea.
9. La Giunta è competente a valutare quanto alla lettera c).
10. Gli incarichi di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con l’incarico di coordinatore regionale.
Articolo 9 bis
(Presidente Onorario)
1. È introdotta la figura del Presidente Onorario.
2. Tale ruolo è riservato esclusivamente a persona che per l’unicità dell’esperienza maturata riferita alla fondazione e costituzione della Federazione A.S.SO.FARM., ha operato per renderla importante
protagonista della sanità italiana.
3. Il Presidente Onorario partecipa alle attività della Federazione ed è componente della Giunta Esecutiva con diritto di voto.
Articolo 10
(Giunta esecutiva)
1. I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre volte.
2. La Giunta è composta di 21 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Presidente Onorario; l’Assemblea elegge nella Giunta i coordinatori regionali regolarmente in carica o altri amministratori all’uopo
indicati dalle singole Assemblee regionali di settore, secondo le disposizioni dei regolamenti regionali, fino ad un numero massimo di otto. I restanti componenti della Giunta sono eletti dall’Assemblea tra gli organi rappresentativi dei soci ordinari, all’uopo delegati.
3. Le sedute della Giunta sono valide quando partecipa la metà più uno dei componenti.
4. L’assenza per tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla Giunta. Quest’ultima, verificati i motivi delle assenze, stabilirà o meno la decadenza e provvederà a surrogare i componenti dichiarati decaduti,
secondo quanto stabilito dallo Statuto. Le surroghe saranno portate a ratifica alla prima Assemblea utile.
5. In caso di decadenza dall’incarico presso l’Azienda o Ente associato, ciascun componente della Giunta conserva la carica fino all’Assemblea successiva, che provvede alla sua surrogazione. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato dell’Organo.
6. La cessazione della maggioranza dei componenti la Giunta nel corso del mandato comporta l’automatica decadenza e l’obbligo dell’Assemblea di provvedere al rinnovo dell’intero Organo.
7. In caso di impedimento del Presidente o su delega temporanea dello stesso, il Vice Presidente ne svolge le funzioni.
8. Il Revisore dei Conti unico può partecipare ai lavori della Giunta.
9. La Giunta:
a) delibera sulle questioni riguardanti l’attività, la gestione e l’organizzazione della Federazione.
b) delibera i regolamenti in materia di deleghe e di gestione economica e finanziaria;
c) provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo e di previsione annuale;
d) delibera sulle richieste di adesione alla Federazione, determinando anche la misura del contributo associativo per i Soci corrispondenti, e provvede, annualmente, alla verifica dell’elenco degli Associati previo accertamento
della permanenza dei requisiti;
e) delibera sull’adesione o partecipazione della Federazione ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali;
f) nomina i rappresentanti della Federazione nei vari organismi interni ed esterni e i componenti di eventuali commissioni.
10. La Giunta può essere revocata con le motivazioni e le procedure previste per il Presidente nazionale.
11. La Giunta delibera con maggioranza semplice e con la prevalenza del voto del Presidente e in caso di parità di voti.
12. Le delibere della Giunta sono trascritte in apposito libro.
13. Alle riunioni della Giunta partecipano con funzioni consultive e propositive il Segretario Generale e il Direttore Generale della Federazione.
14. Le riunioni della Giunta sono convocate, di norma, 5 giorni prima, dal Presidente per telegramma, ovvero per fax, o con strumenti telematici aventi data certa, con copia ritrasmessa e sottoscritta dal ricevente.
Articolo 11
(Commissione per le Relazioni Industriali)
1. La Commissione per le Relazioni Industriali è nominata dalla Giunta esecutiva ed è composta da un Presidente e da n° 4 componenti di cui 2 amministratori e 2 tecnici di cui uno con funzioni di Segretario. Alla Commissione partecipa inoltre di diritto il Coordinatore del Comitato Tecnico dei Direttori. La Giunta esecutiva può nominare ulteriori componenti per comprovate esigenze funzionali.
2. Il Presidente è nominato dalla Giunta esecutiva.
3. La Commissione per le Relazioni Industriali ha il compito:
a) di studiare i problemi del lavoro in tutti gli aspetti che interessano il funzionamento dei servizi e delle rispettive imprese compresi i problemi della sicurezza e della formazione e di formulare proposte in ordine agli
stessi;
b) di esaminare e di valutare, riferendone alla Giunta, le modifiche agli accordi sindacali ed ai contratti collettivi di lavoro che siano richieste dalle Organizzazioni dei lavoratori e proporre alla Giunta quelle modifiche che
essa ritenga necessario proporre ai Sindacati;
c) di provvedere, secondo il mandato ricevuto dalla Giunta e osservandone gli indirizzi e le direttive alle trattative dei rinnovi contrattuali ed alle attività riguardanti ogni aspetto dell’applicazione e della gestione del contratto;
d) di sottoporre alla Giunta, per le verifiche e gli adempimenti di competenza, ipotesi di accordi generali o particolari o richieste di riesame degli indirizzi e delle direttive ricevute;
e) di proporre alla Giunta i nominativi dei rappresentanti della Federazione nelle Commissioni paritetiche previste dal contratto.
4. Nelle trattative per il rinnovo del contratto nazionale e nelle attività riguardanti l’applicazione dello stesso il Presidente della Commissione può avvalersi del contributo di Tecnici degli Enti associati e/o di altre
professionalità esterne.
5. Per l’assolvimento dei suoi compiti generali e per l’approfondimento di temi particolari la Commissione per le Relazioni Industriali propone annualmente alla Giunta un piano di attività e di iniziative, la costituzione di gruppi di studio e di ricerca e quant’altro ritenga utile ai fini di una più incisiva politica del lavoro da parte della Federazione.
6. Il segretario può delegare, in sua sostituzione, un dirigente della Federazione o di un’altra Azienda.
7. Il Presidente della Commissione per le Relazioni Industriali partecipa di diritto alle riunioni della Giunta Esecutiva.
Articolo 1
(Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea tra i propri membri oppure tra personalità esterne di elevata professionalità e onorabilità, ed è composto da tre membri effettivi. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono far parte della Giunta.
2. Il Collegio dei Probiviri nomina nel proprio ambito il Presidente del Collegio, il quale in caso di assenza, è sostituito dal componente più anziano di età.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono prese a maggioranza dei presenti.
4. Al Collegio dei Probiviri sono rimesse, su richiesta dell’interessato o degli interessati e su decisione dei singoli organi della Assofarm qualunque controversia o divergenza, la cui risoluzione non sia riservata alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, che sorgesse tra l’Associazione e i Soci e/o tra i Soci medesimi, anche per l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.
5. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile.
6. Per le controversie che non sia possibile comporre tramite l’intervento del Collegio dei Probiviri, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
CAPO V – DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 13
(Revisore dei conti unico)
1. L’Assemblea nomina il Revisore Unico dei conti.
2. Il Revisore, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, svolge sia la funzione di controllo contabile e di gestione che la funzione di Revisore legale e riferisce all’Assemblea con la relazione sul conto consuntivo
3. Il Revisore dura in carica tre anni, e può essere rieletto soltanto una volta. Lo stesso percepisce il compenso stabilito dalla giunta.
4. Non può essere nominato Revisore dei conti unico un soggetto che appartenga allo stesso Ente di provenienza di un componente della Giunta Federale.
CAPO VI – DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO
Articolo 14
(Conferenza dei Coordinatori regionali)
1. Per l’attuazione dei fini di cui all’art. 2 lett. e) il Presidente della Federazione si avvale della Conferenza dei Coordinatori che è composta da tutti i Coordinatori Regionali o da loro delegati.
1bis. L’attività della Conferenza dei Coordinatori regionali è indirizzata dal Responsabile dei Coordinatori regionali.
1ter. Il Responsabile dei Coordinatori è eletto dalla Conferenza dei Coordinatori regionali. Lo stesso Responsabile tiene i rapporti con gli organi di Assofarm e stabilisce quali decisioni siano sottoposte ad Assofarm per l’approvazione.
2. Alle riunioni della Conferenza dei Coordinatori, convocate e presiedute dal Presidente della Federazione, sono invitati i Presidenti delle Cispel/Confservizi Regionali ove esistenti.
3. Al fine di garantire la funzionalità e la continuità nelle funzioni direttive, politiche dei coordinamenti regionali, il Responsabile dei coordinatori e i coordinatori regionali rimangono in carica per un altro mandato successivo a quello in scadenza, anche nella eventualità di perdita dell’incarico presso l’Ente di appartenenza, e comunque fino alla nomina dei nuovi coordinatori.
CAPO VII – DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Articolo 15
(Segretario Generale)
1. La Giunta nomina, con incarico non superiore a tre anni, il Segretario Generale che provvede al funzionamento e al coordinamento delle strutture federali, sovrintende al Personale e partecipa alle riunioni degli Organi con funzione consultiva e propositiva.
2. Il Segretario Generale può essere eletto tra i componenti della Giunta esecutiva e in assenza della nomina del Direttore Generale ne assume le funzioni.
3. Il Segretario cura la puntuale esecuzione delle deliberazioni e delle direttive degli organi della Assofarm. Egli fornisce agli Organi i necessari mezzi operativi, concordando il calendario di lavoro delle riunioni
Articolo 16
(Direttore Generale)
1. La Giunta può nominare, nei modi e nelle forme che riterrà più opportune, il Direttore generale.
2. Il Direttore Generale predispone la bozza preliminare dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo; coordina le attività di riscossione dei contributi e di tutti gli altri crediti della Assofarm; istruisce ed emette i mandati di pagamento, cura l’organizzazione interna ed è responsabile dell’attività degli Uffici.
CAPO VIII – DEL COMITATO TECNICO DEI DIRETTORI
Articolo 17
(Comitato tecnico dei direttori)
1. I Direttori degli Enti associati ed i Responsabili tecnici dei servizi associati, convocati dal Presidente della Federazione, partecipano ad un’Assemblea per la nomina di propri rappresentanti nel numero di quindici, per la costituzione di un Comitato Tecnico con funzione consultiva degli Organi federali, rappresentativo della tipologia delle Aziende associate. Durano in carica per tre anni.
2. Il Comitato nomina al suo interno un Coordinatore e un Vice Coordinatore.
3. Il Coordinatore partecipa alle riunioni di Giunta senza diritto di voto; tutti i Direttori se non delegati, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
CAPO IX
Articolo 18
(Compensi degli Amministratori)
1. Il Presidente e i membri di Giunta percepiscono eventualmente un compenso e hanno diritto al rimborso spese secondo il regolamento deliberato dall’Assemblea.
CAPO X – DEI COORDINAMENTI REGIONALI
Articolo 19
(Coordinamenti settoriali regionali)
1. Salvo diverse determinazioni a livello locale gli Enti si associano contemporaneamente all’Associazione regionale di provenienza e alla Federazione Nazionale.
2. Gli associati alle Cispel/Confservizi Regionali ove esistenti si costituiscono in coordinamento settoriale, dotandosi di un regolamento che definisce, nell’ambito dello statuto della Cispel/Confservizi Regionali ove esistenti, il modo di operare dello stesso coordinamento, i servizi e le attività che debbono essere svolte per gli Associati, le strutture necessarie allo scopo e l’entità dei contributi associativi regionali.
3. Il Responsabile del coordinamento rappresenterà le esigenze del settore alla Giunta Esecutiva della Cispel/Confservizi Regionali ove esistenti.
4. La struttura operativa del coordinamento sarà definita a livello regionale ed improntata a realizzare il massimo di efficienza ed efficacia e in coerenza con l’obiettivo del contenimento dei costi, a ricercare il massimo di sinergie possibili tra le diverse componenti costituenti le Associazioni regionali Cispel/Confservizi Regionali ove esistenti.
5. Ai coordinamenti regionali è delegata la rappresentanza presso gli organi istituzionali regionali e tutti i compiti di rilevanza locale, tra cui l’assistenza alle Aziende associate e la contrattazione di secondo livello.
6. I coordinatori regionali, su richiesta, forniscono alla Federazione l’elenco regionale degli Associati.
7. I Coordinamenti regionali operano in piena autonomia. Tutte le determinazioni degli stessi devono essere portate a conoscenza della Giunta Esecutiva di Assofarm.
CAPO X
Articolo 20
(Patrimonio)
1. Il patrimonio della Federazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione;
b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari.
2. Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 21
(Gestione economica e finanziaria)
1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell’attività confederale
si provvede con le seguenti entrate:
a) contributi annuali ordinari;
b) avanzi della gestione annuale non trasferibili a patrimonio;
c) eventuali contributi straordinari.
2. L’esercizio annuale federale decorre dal 1° gennaio.
3. Durante la vita dell’Associazione, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
Articolo 22
(Modalità contributiva e assegnazione voti)
L’assegnazione dei voti di rappresentanza è commisurata all’entità del contributo versato. Al fine dell’esatta determinazione dei voti da assegnare si procederà con le seguenti modalità: l’importo contributivo mensile versato nella Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) sarà suddiviso per la quota definita mensilmente dall’Assemblea per una singola farmacia. Nel caso di quoziente con cifre decimali, si procederà per difetto ovvero per eccesso a seconda che le prime tre cifre decimali rappresentino un numero minore o uguale a 500 ovvero maggiore.
F.to Venanzio Gizzi
F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.