Circolari
Rammentiamo che l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano del principio di responsabilità amministrativa-penale delle imprese, pone accanto a quella della persona fisica che commette il reato una responsabilità di carattere penale della società, per i reati commessi nell'interesse dell'ente da amministratori e dipendenti (tra cui, truffa, corruzione, malversazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, concussione, reati societari, false comunicazioni sociali, violazione delle norme antinfortunistiche, reati informatici, reati di criminalità organizzata, ricettazione e riciclaggio, ecc ... ). La Magistratura può addebitare dunque alla Società una colpa in
organizzazione, non essendosi dotata degli strumenti previsti dalla norma: idonei Modelli Organizzativi, Codice Etico e Formazione di tutti gli addetti.
In caso di condanna per la commissione dei reati previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di € 25.822,84 fino ad un massimo di € 1.549.370,69. Sono previste inoltre pene interdittive dell'attività fino alla confisca dei beni con la pubblicazione della sentenza.
La sentenza su cui intendiamo concentrare oggi la vostra attenzione risponde ad un dubbio spesso sollevato dalle Associate, spazzando via ogni obiezione in merito.

"Le nostre aziende a capitale pubblico devono adeguarsi al DLgs. 231/2001?"

Assolutamente sì risponde la Corte Suprema di Cassazione: " ( ... ) Sono esonerati dall'applicazione del DLgs. 231/2001 soltanto lo Stato, gli Enti Pubblici Territoriali, gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri Enti Pubblici non economici. ( ... ) ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l'esercizio di un'attività economica al fine di dividerne gli utili (v. art. 2247 Codice Civile) a prescindere da quella che sarà poi, la destinazione degli utili medesimi, se realizzati. Ciò assorbe ogni altra considerazione sull'effettiva natura delle società "miste" ravvisando natura privatistica nelle società costituite ex art.22, L. n.142/90 per lo gestione di servizi pubblici attraverso società partecipate da capitale pubblico."

Per ogni necessità di approfondimento vi ricordiamo che potete consultare lo Studio legale Associato Vinci, con sede in Ferrara, via Kennedy 37, tel. 0532/768562 - fax 0532/767452, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., pagina web: studiolegale-vinci.it con il quale è stipulata da tempo una vantaggiosa Convenzione per l'adeguamento delle Aziende nostre associate, alla normativa in oggetto, attraverso la redazione di idonei Modelli Organizzativi, divenuti ora, alla luce di questa rilevante sentenza, di fatto obbligatori.