Circolari

Come abbiamo dato conto nelle precedenti circolari n. 101 –prot.4077- del 27 agosto 2010 e n. 98 –prot.3350- del 2 agosto 2010, tale legge ha convertito in modo sostanziale il Decreto legge sopra menzionato e, quindi, in base ad una consolidata giurisprudenza, lo sconto dell'1,82% sui farmaci SSN, a nostro avviso, si applicava anche al periodo di vigenza del DL n. 78 prima della sua definitiva trasformazione in legge e cioè a partire dal 31 maggio fino al 30 luglio 2010.

Come è a tutti noto, le Regioni hanno dato delle interpretazioni difformi su tale questione: alcune, sin da subito, hanno preteso dalle farmacie la trattenuta del 3,65% dal 31 maggio fino al giorno di entrata in vigore delle legge n. 122, altre, in un primo tempo, hanno aderito alla nostra interpretazione sulla decorrenza del nuovo sconto dell'1,82% e, successivamente, hanno preteso la restituzione della differenza tra il 3,65% e l'1,82% dapprima accordata.

A seguito di ciò, abbiamo acquisito un parere legale del Prof. Avv. Stefano Colombari che si allega alla presente circolare e che conforta la posizione assunta dalla nostra Federazione sull'argomento.

Per far valere le legittime posizioni delle farmacie, è necessario avversare le note delle singole Regioni che pretendono di operare come sopra ricordato..

Siccome, peraltro, riteniamo che i rapporti riguardino in realtà solo mediatamente le Regioni ed invece direttamente le ASL e le singole farmacie e cioè che siano le ASL ad incassare lo sconto, dovranno venire censurati anche i singoli atti della ASL che fanno applicazione delle disposizioni regionali. Inoltre, se vi sono anche atti ministeriali che sostengono (anche implicitamente) le posizioni delle Regioni, occorrerà reagire anche contro di essi.

Il giudice competente sembra essere quello amministrativo (TAR), anche perché controversie analoghe sono state da esso già decise (v. parere). Il ricorso andrebbe proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo, fermo che i termini rimangono sospesi nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre e riprendono a decorrere dal 16 settembre.

Tuttavia, siccome si tratta di "questioni (anche) patrimoniali" qualcuno potrebbe invocare la giurisprudenza secondo la quale la giurisdizione spetta, in questi casi, al giudice ordinario (v. ad esempio TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 marzo 2010, n. 667).

Data l'incertezza, è quindi importante che le farmacie pubbliche e private e le loro associazioni si muovano in maniera coordinata, accedendo tutte al medesimo giudice, fermo restando che se il giudice adito dovesse dichiarare il proprio difetto di giurisdizione la conseguenza sarà unicamente il vincolo di riassumere il processo avanti a quello che verrà indicato dal primo.

A questo proposito abbiamo già preso i necessari contatti con Federfarma per addivenire ad un'azione comune a tutela delle farmacie associate.

Quanto alla legittimazione, le azioni potrebbero venire promosse dalle associazioni di categoria. Tuttavia, vi è il problema giuridico (mai completamente risolto) dell'effettiva capacità delle associazioni di rappresentare in giudizio gli interessi di tutti gli associati e soprattutto di ritenere estesi ad essi le eventuali pronunce favorevoli, specialmente qualora le associazioni di categoria non esplicitino in statuto tale loro rappresentanza anche processuale. Pertanto, prudenza consiglia che le azioni vengano promosse anche dalle singole aziende, oltre che dalle Associazioni.

Assofarm è a disposizione degli associati che richiedano un supporto legale in tal senso indicando i propri legali di fiducia.

Confidando di aver fornito utili elementi per affrontare la situazione, si rimane comunque a disposizione per quanto necessario.