Con la citata legge il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa:
  • Un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
  • Un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.
La legge introduce nuove procedure dal 7 settembre per i pagamenti di appalti e interventi con finanziamenti pubblici in quanto diventa obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari.
Dalla stessa data vi sono rischi di condanna penale, inoltre, per chi interferisce su procedimenti di gara di appalto pubblico.
Le novità in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo il Ministero degli interni; si applicherebbero solo ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge, ma sembra essere di diverso avviso l’Autorità sui Contratti Pubblici, secondo cui le novità troverebbero applicazione immediata, anche ai contratti in corso (a questo proposito, non appena avremo informazioni più dettagliate, riferiremo a tutti gli associati).
L’art. 3 della legge precisa, che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titoli interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
I conti correnti possono ospitare anche altri movimenti, cioè no essere esclusivi.
I soggetti interessati sono tutti coloro che entrano in contatto con soggetti che eseguono opere, servizi, forniture o gestiscono finanziamenti pubblici, compresi dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (organizzazione della commessa), nonché i fornitori di immobilizzazioni tecniche andranno pagati tramite conto corrente dedicato.
Restano esenti dall’obbligo dei bonifici bancari o postali i pagamenti ad enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, insieme con i pagamenti tributari anche se la spesa è comunque sempre da documentare e va eliminato il contante.
Le spese giornaliere fino a 500 euro possono essere effettuate con sistemi diversi dal bonifico fermo restando sempre il divieto di impiego del contante.
Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante.
Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
Appaltatori, subappaltatori concessionari di finanziamenti pubblici, devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, deve inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
La stazione appaltante deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
In aggiunta alla clausola risolutiva espressa, in caso di omessa tracciabilità, sono previste sanzioni pecuniarie tra i 2 ed il 20% della transazione.
L’art. 4 prevede che, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
L’art. 10 modifica anche le pene relative al reato in relazione alla turbativa d’asta e introduce un nuovo reato in relazione alla turbativa del procedimento di scelta del contraente.
Infine l’art. 13 precisa che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.