Confermiamo quanto disposto con la summenzionata circolare che si fonda sull'autorevole parere del Prof. Avv. Massimo Luciani, il quale ha precisato, richiamando una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che "la mancata conversione di un decreto legge determina ex tunc la perdita di efficacia delle sue statuizioni e che uguale effetto si determina quando vi è una mancata conversione parziale (limitatamente alle norme che non sono state oggetto di conversione) ovvero, come nel caso che ne occupa, un emendamento sostitutivo".
A giudizio del Prof. Luciani "Il meccanismo è dunque chiaro: la mancata conversione, anche parziale, determina la perdita di efficacia ex tunc delle disposizioni non convertite: la sostituzione o modificazione introdotta in sede di conversione, invece, ha efficacia meramente ex nunc".
Numerose Regioni hanno ritenuto opportuno sollecitare un pronunciamento definitivo dei competenti Ministeri in ordine all'interpretazione del disposto normativo del D.L. in parola. Pertanto, in attesa di tale pronunciamento, le ASL hanno la facoltà di rettificare le DCR inviate dalle farmacie, salvo poi corrispondere quanto ingiustamente trattenuto nel caso venga riconosciuta la giustezza della nostra posizione.
Invitiamo le Associate a comunicare alla scrivente se si dovessero verificare ritardi od omissioni nella corresponsione dei corrispettivi dovuti nel mese di luglio u.s, per consentirci una adeguata azione legale nei confronti delle ASL inadempienti.