Circolari

Allo scopo di rendere omogeneo il comportamento di tutte le farmacie comunali associate, si ritiene necessario richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 3106 del 2000, nella quale viene disposto che la conseguenza della parziale conversione di un decreto legge, determina la perdita retroattiva degli effetti del decreto legge nella parte in cui esso risulta non convertito.
Orbene, la su richiamata sentenza si adatta perfettamente a quanto avvenuto con la conversione del D.L. n. 78 che è stato modificato non soltanto per un diverso e meno oneroso sconto a carico delle farmacie, ma anche con l’esclusione dagli effetti del decreto per quanto concerne le farmacie rurali e di basso fatturato SSN.
A nostro parere, quindi, le trattenute maturate nel periodo precedente la conversione in legge, debbono considerarsi tamquam non fuissent, con la consequenziale possibilità di un recupero del relativo differenziale, ove lo sconto fosse già stato praticato, ciò come peraltro viene sostenuto anche dall’Associazione dei Titolari di Farmacia.
Pertanto, a partire dalla distinta riepilogativa del prossimo 5 agosto 2010 non deve essere effettuata, fino al 29 luglio 2010, nessuna ulteriore trattenuta. La stessa va applicata, invece, solo per i giorni 29/30/31 luglio 2010.
Come già richiamato, si richiede a tutti gli associati un atteggiamento uniforme nell’applicare il dispositivo del decreto oggetto della presente circolare anche al fine di praticare un comune atteggiamento nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.