Circolari

Secondo tali indicazioni, l’ulteriore sconto del 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto di IVA, si applicherebbe su tutti e le specialità medicinali di classe A) erogate in regime convenzionato SSN, compreso l’ ossigeno terapeutico, i farmaci equivalenti ed i galenici, nonché a tutte le farmacie, compreso quelle con un fatturato basso.
A parere della scrivente associazione, come già segnalato con circolare n. 68 prot. 2579 del 3 giugno 2010, tale opzione ermeneutica, oltre a non essere in alcun modo condivisibile, rende gravosa la manovra per la categoria dei farmacisti oltre la misura voluta dal legislatore.
Infatti, il contesto normativo di riferimento della nuova disposizione depone senza ombra di dubbio nel far ritenere che lo sconto del 3,65 di cui trattasi non vada applicato all’ossigeno terapeutico ed ai medicinali equivalenti, siano essi specialità o generici, aventi un prezzo al pubblico corrispondente a quello di rimborso.
In particolare, da una lettura unitaria della normativa di riferimento, si evince chiaramente che il legislatore, con tale novella, non ha modificato minimamente  l’impianto generale della regolamentazione previgente, da essa richiamata e fatta propria, né tantomeno ha inteso modificare l’ambito oggettivo di applicazione dello sconto (ovvero le specialità medicinali), ma si è limitato a rideterminare sul piano quantitativo le quote spettanti a grossisti e farmacisti, nonché a determinare l’aumento dello sconto trattenibile dal SSN.
Infatti le quote citate dall’art. 11 del decreto in questione sono proprio quelle (per espresso richiamo) della L. 537/1993, la cui misura era già stata rideterminata, con lo stesso spirito che ha animato il legislatore nell’emanare la norma in commento, solo sul piano quantitativo, dall’art. 1, comma 40, della L. 662/1996, nonché da ultimo dalla L. 77/2009 (legge di conversione del c.d.  Decreto Abruzzo).
Non vi è ragione alcuna, pertanto,  per ritenere non applicabili normative NON abrogate, che concorrono a definire l’impianto normativo complessivo, quale è anche l’art. 48, comma 32, del D.L 269/2003 (conv. Nella L. 326/2003) a tenore del quale “……lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all’art. 1, comma 40, della L. 662/1996 (richiamato anche dalla norma in oggetto)…….omissis…..si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l’ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità medicinali o generici, che abbiano un  prezzo corrispondente a quello di rimborso …..”.
Per le ragioni anzidette, Assofarm, pur, si ribadisce, non condividendo l’interpretazione offerta dalle Direzioni Generali Sanità di alcune regioni, nell’ottica di massima lealtà istituzionale che ha sempre contraddistinto il proprio operato, anche in ragione della natura di servizio pubblico dei propri aderenti, ritiene in questa fase di efficacia provvisoria del decreto legge aderire alle indicazioni offerte dalle Regioni, corrispondendo l’ulteriore sconto del 3,65 su tutte le specialità medicinali, compreso l’ossigeno terapeutico, i farmaci equivalenti ed i prodotti galenici, fermo restando, che se in sede di conversione o anche successivamente ad essa dovessero intervenire profili di maggiore chiarezza sull’ambito oggettivo di applicazione dello sconto, ripeterà quanto indebitamente corrisposto al SSN anche per il tramite di compensazioni.