Circolari
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite".
La predetta norma vanifica (quanto meno per i comuni con popolazione compresa tra i 30 e 50 mila abitanti) la brillante azione condotta da Assofarm in occasione dell'esclusione delle farmacie comunali dall'applicazione dell'art. 23-bis della legge 133 del 2008. Questa Federazione, consapevole della privazione della propria autonomia che subirebbero i comuni interessati, si è attivata predisponendo alcuni emendamenti al decreto legge che saranno presentati da parlamentari sensibili alle nostre problematiche e che si allegano in copia . È inutile ribadire la massima attenzione che viene riservata alla questione in oggetto e si assicura la tempestiva informazione sugli sviluppi in itinere.