Con tale decreto, in vigore dal 3 aprile, pubblicato in G.U. n. 78 del 3 aprile, il Ministero è intervenuto su due fronti:
  • nell’aggiornare le tabelle stupefacenti, ha riscritto integralmente la sezione D della tabella II in base ai nuovi criteri di inclusione dei medicinali utilizzati per la terapia del dolore dettati dalla legge 38/2010. Si evidenzia, in proposito, che di fatto sono stati confermati i trasferimenti già disposti in precedenza, compresi quelli relativi all’Ordinanza ministeriale del 16 giugno 2009: oltre alle forme iniettabili restano quindi nella sezione A – e pertanto soggetti a carico e scarico sul registro stupefacenti – anche le forme orali di buprenorfina (Tamgesic cpr) e Metadone;
  • nel definire gli adempimenti relativi, ha riprodotto quanto già prevesto nelle Ordinanze ministeriali del 16 giugno, 2 luglio e 8 ottobre 2009, ed ha quindi disposto che i farmacisti inviino entro la fine di ciascun mese all’Ordine una comunicazione riassuntiva delle ricette bianche spedite il mese precedente, contenente denominazione e numero di confezioni erogate distinte per forma farmaceutica e dosaggio, relativamente a:
  1. composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro Sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore al 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multi dose;
  2. composizione per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro Sali in quantità, espressa in base anidra, superiori a 100 mg per unità di somministrazione;
  3. composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multi dose;
  4. composizioni per somministrazione rettale contenente ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg;
  5. composizione per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossimorfone;
  6. composizioni per somministrazioni ad uso trans dermico contenenti buprenorfina.
L’elenco dei medicinali in commercio, che sarà nostra premura inviarvi con successiva nota, compresi nella nuova sezione D, evidenzia come gli obblighi di comunicazione dei farmacisti continuino a riguardare soltanto i medicinali utilizzati nella terapia del dolore trasferiti nella sezione D con l’Ordinanza Ministeriale del 16 giugno 2009, se prescritti su ricettario personale del medico (evidenziati nell’allegato nella colonna “DM 31.3.10 Art. 2”) e siano assolti limitandosi all’Ordine provinciale competente per territorio (in precedenza anche la ASL era destinataria di dette comunicazioni): si ricorda inoltre che tali ricette bianche – su cui devono essere annotati nome, cognome ed estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente – devono essere conservate per due anni dalla data di spedizione per consentirne il monitoraggio.