Circolari
Come sottolineato nella circolare n. 41 del 18 marzo 2010, la nuova legge modifica in più punti il DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico in materia di stupefacenti), agevolando sensibilmente anche i compiti dei farmacisti connessi alla gestione e alla dispensazione dei medicinali in oggetto.
La scrivente, considerati gli articoli del DPR n. 309/90, coordinati con le modifiche, che interessano le farmacie, segnala di seguito le novità.
  1.  Nell’ambito dei criteri di formazione delle tabelle è prevista l’inclusione nella sezione D dei medicinali dell’allegato III-bis utilizzati in terapia del dolore, con esclusione delle forme parenterali (art. 14, comma 1). Presumibilmente interverranno nei prossimi giorni provvedimenti ministeriali che, in attuazione del nuovo decreto, individueranno i medicinali dell’allegato III-bis compresi nella sezione D, assicurando continuità alle note ordinanze dello scorso anno.
  2. Le farmacie possono avviare alla distruzione anche i medicinali stupefacenti soggetti a registrazione avvalendosi di un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari; in tal caso, l’azienda redige un verbale delle operazioni di distruzione che deve essere trasmesso dal farmacista interessato alla ASL. Per i medicinali non soggetti a registrazione (sezioni D e E) non sono stabilite particolari formalità, ferma restando la necessità di servirsi di un’azienda autorizzata (art. 25-bis).
  3. Nel trattamento del dolore severo possono essere prescritti con la normale ricetta SSN al posto della ricetta a ricalco tutti i farmaci dell’Allegato III-bis, anche quelli compresi nella sezione A (art. 43, comma 4-bis).
  4. Per i medicinali della sezione A il farmacista deve annotare sulla ricetta anche il nome e cognome dell’acquirente, oltre al documento dello stesso (art, 45 comma 1).
  5. Il farmacista può spedire la ricetta anche quando il numero delle confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite massimo consentito (30 GIORNI DI TERAPIA), ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni. Qualora la cura prescritta sia superiore a 30 giorni il farmacista può consegnare un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, sufficiente a coprire 30 giorni di terapia, dandone comunicazione al medico proscrittore (art. 45, comma 3-bis).
  6. E’ stato eliminato l’obbligo per il farmacista di comunicare mensilmente ad ASL e Ordine i dati relativi alle ricette bianche per le prescrizioni degli analgesici ricollocati dalla sezione A nella sezione D dopo il 15/6/2009. Tuttavia per tali ricette è stato previsto l’obbligo di conservazione in farmacia per due anni dall’ultima registrazione (art. 45, comma 6-bis). Tale norma è stata interpretata dal Ministero nel senso che le ricette in questione devono essere conservate per due anni decorrenti dalla data di spedizione per permettere il successivo monitoraggio. Assofarm raccomanda,inoltre, la conservazione della ricetta originale.
  7. Su richiesta del cliente il farmacista può spedire in via definitiva una ricetta di medicinali stupefacenti, anche nella sezione A, consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto sulla ricetta, previa annotazione sulla medesima e dandone comunicazione al medico prescrittore. Inoltre il farmacista può procedere a una spedizione frazionata della ricetta, in un periodo complessivamente non superiore a 30 giorni dalla data del rilascio, annotando sulla medesima di volta in volta il numero di confezioni consegnate e dandone comunicazione al medico proscrittore (art. 45, comma 10-bis). In questo caso i due anni decorrono dalla data dell’ultima annotazione.
  8. Il registro stupefacenti deve essere conservato non più per cinque, ma per due anni. Pertanto è ridotto a due anni anche il termine di conservazione dei buoni acquisto (art. 60, comma 1).
  9. Le registrazioni in entrata e in uscita sul registro stupefacenti possono essere effettuate entro 48 ore dalla dispensazione (art. 60, comma 2).
  10. Il registro stupefacenti non ha più un numero predeterminato di pagine, potendo essere acquistati e posti in uso registri con un numero di pagine adeguato alle effettive necessità (art. 60, comma 4).
  11. Sono previste sanzioni amministrative per violazioni solo regolamentari sulla tenuta del registro; è opportuno ricordare che non sono tali e restano sanzionate penalmente quelle previste dal DPR 309/90 relativamente, ad es., alla conservazione del registro vidimato e della relativa documentazione giustificativa (art. 68, comma 1).