Circolari
L’AIFA ricorda che, ai sensi dell’art. 38 del D.L. 219/2006, al titolare di AIC è consentito di sospendere la produzione e la commercializzazione di un medicinale e di rinunciare spontaneamente alla sua autorizzazione.
Tale decisione dell’Azienda produttrice, non avvallata da AIFA, ha creato non poche difficoltà sul territorio nazionale e vi sono continue segnalazioni di pazienti che lamentano la marcata sedazione e sonnolenza da fenobarbitale che hanno indotto l’Agenzia Italiana del Farmaco a sottoporre il problema nella prossima seduta agli specialisti del Tavolo delle Neuroscienze e quindi alla commissione Tecnico Scientifica per fornire eventuali linee guida sulle opzioni terapeutiche alternative.
Sarà cura della scrivente informare sugli eventuali sviluppi della questione.

2. SCONTRINO PARLANTE – RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 10/E DEL 17 FEBBRAIO 2010

Ritorniamo sulla Risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010 avente ad oggetto “Certificazione delle spese sanitarie; art. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1), lett. c), del Tuir” (cfr. circolare Assofarm n. 25 del 22 febbraio 2010), che fornisce utili indicazioni operative in materia di documentazione idonea a certificare correttamente le spese sanitarie relative all’acquisto di farmaci.
L’Agenzia ribadisce preliminarmente che il diritto a beneficiare, a seconda dei casi, della deduzione o della detrazione d’imposta per l’acquisto di medicinali è subordinato al possesso di un documento fiscale costituito dallo scontrino fiscale o dalla fattura recante l’indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto, nonché del codice fiscale del destinatario.
L’Agenzia rammenta che con la circolare n. 40 del 2009 ha precisato che sullo scontrino fiscale deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.
Per l’Agenzia è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale”. In ogni caso, è possibile fruire dei benefici IRPEF (deduzione/detrazione), a condizione che i documenti di spesa, pur non riportando tali diciture, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
Pertanto:
  • L’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato è soddisfatta anche quando sia riportata la dicitura “omeopatico” in luogo delle diciture “farmaco” o “medicinale”;
  • L’indicazione è soddisfatta anche dalla dicitura “ticket” 8Che può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal SSN) ovvero dalle sigle SOP (senza obbligo di prescrizione) e OTC  (medicinali da banco);
  • Con riguardo alle preparazioni galeniche, per l’indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione galenica”;
  • Le abbreviazioni “med.” o “f.co” equivalgono alla menzione per esteso dei termini medicinale e farmaco.
Non è più necessario conservare la prescrizione medica: la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Anche per i ticket, quindi, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.