A seguito di tali pubblicazioni, nelle varie liste di trasparenza, si sta determinando un assestamento dei livelli dei prezzi al pubblico dei farmaci equivalenti conseguente alle valutazioni commerciali effettuate dalle aziende produttrici per rendersi, nuovamente, concorrenziali nei confronti degli assistiti. Tale processo è culminato con l’aggiornamento disposto dall’AIFA il 15 gennaio u.s..
L’entità di tali riduzioni, diretta conseguenza dei “disallineamenti” sorti all’indomani del recupero della diminuzione del 12% disposta dalla legge 77/09 (Decreto Abruzzo), è in funzione dei differenziali di prezzo che si registrano nell’ambito delle varie liste.
Invitiamo gli associati a controllare se le proprie banche dati sono aggiornate sulla base dei contenuti della presente circolare.
 

  • BOLLINI AUTOADESIVI. ESITI INTERVENTO NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Si informano  gli associati sulla questione originata dalla autonoma decisione del Poligrafico dello Stato di eliminare dalle caratteristiche del bollino autoadesivo applicato sulle confezioni dei medicinali la descrizione della confezione (dosaggio, unità, ecc.), mantenendo la sola denominazione del medicinale.
Tale iniziativa è stata contrastata dal Ministero con una nota inviata al Poligrafico con la quale, in sostanza, si invitava l’Istituto Poligrafico a sospendere l’iniziativa, consentendo, nel contempo,  una sorta di limitata sanatoria.
Considerata l’importanza della questione, Assofarm è intervenuta nei confronti del Ministero per sensibilizzarlo sulla necessità di fornire una soluzione certa alla questione che reca notevoli disagi ai farmacisti nell’espletamento del servizio farmaceutico, in particolar modo in fase di controllo del farmaco al momento della dispensazione.
Il Ministero della Salute ha confermato che tale nuova modalità è stata sospesa in termini generali, mentre è stata consentita solo per i casi di effettiva necessità e per il tempo strettamente necessario all’azienda richiedente per procedere al ripristino delle procedure precedenti alla modifica adottata dal Poligrafico.
Inoltre, il Ministero, per svolgere gli opportuni controlli su tale fenomeno, ha chiesto al Poligrafico di comunicare, dettagliatamente, le quantità di bollini privi delle informazioni relative al dosaggio e alla forma farmaceutica consegnate alle aziende farmaceutiche.
Il Ministero, consapevole delle difficoltà degli operatori che si trovano a gestire farmaci con i bollini privi delle informazioni descritte, ha ritenuto necessario rendere disponibile sul proprio sito internet nella Sezione Tracciabilità del Farmaco, l’elenco ed il numero delle confezioni prodotte dalle aziende farmaceutiche con i bollini del Poligrafico privi della descrizione della confezione.
Saranno comunicati eventuali aggiornamenti sull’argomento.


  • D.M. 26 NOVEMBRE 2009. MODALITA’  ATTUATIVE DELLE SANZIONI A CARICO DELLA FILIERA DEL FARMACO PER MANCATO RISPETTO QUOTE DI SPETTANZA SUGLI EQUIVALENTI
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 26 novembre 2009 recante “Modalità attuative delle misure previste a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e delle farmacie in caso di mancato rispetto delle quote di spettanza di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in vigore dal 20 gennaio 2010.
Come si ricorderà la legge 77/09 nel rideterminare le quote di spettanza di aziende, grossisti e farmacie, per gli equivalenti “puri” ossia di quelli inseriti nelle liste di riferimento SSN, esclusi quelli originariamente coperti da brevetto e quelli che abbiano usufruito di licenze derivanti da brevetto, aveva anche definito, con precisione, le sanzioni per i vari attori della filiera, demandando ad un apposito decreto ministeriale, oggetto della presente circolare, le modalità di attuazione dell’apparato sanzionatorio.
A tale riguardo il decreto in esame ha stabilito le seguenti modalità:
  1. Il farmacista, come peraltro già previsto dalla legge 77/09 è passibile di una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. Il decreto in commento stabilisce che il farmacista potrà estinguere il procedimento sanzionatorio, prima della quantificazione della sanzione, con il pagamento di 1000 euro da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione. Inoltre, in caso di reiterazione, l’eventuale applicazione della sanzione della chiusura della farmacia per un periodo non inferiore a 15 giorni, viene ordinata dall’autorità amministrativa competente e, da questa, comunicata al Ministero della Salute e all’AIFA.
  2. Per l’Azienda farmaceutica, la sanzione già prevista della riduzione del 20%, o del 50% in caso di reiterazione, del prezzo al pubblico dei farmaci oggetto di transazione, viene applicata dall’AIFA entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale il NAS o altra autorità segnala all’AIFA la violazione.
  3. Il grossista che ha l’obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dello sconto non dovuto o, in caso di reiterazione, pari al quintuplo, può essere ammesso al pagamento in misura ridotta pari a un terzo degli importi indicati, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione.
Assofarm ribadisce la necessità che le farmacie verifichino il rispetto delle condizioni di cessione loro riservate dai fornitori, tenendo conto che le sanzioni, in base all’art. 13 della legge 77/09 si applicano anche nell’ipotesi in cui il maggiore vantaggio economico per uno dei soggetti venga ottenuto mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o con altra utilità economica.
 

  • “SOCIAL CARD” IN FARMACIA: FIRMATA LA CONVEZIONE PER L’ANNO 2010
Come comunicato con precedente circolare, Assofarm ha firmato la proroga a tutto il 2010 della convenzione con i Ministeri dell’economia, del lavoro e della salute, per l’utilizzo in farmacia della Carta acquisti, nota come Social card.
I cittadini titolari della Carta acquisti (anziani ultrasessantacinquenni e famiglie con figli con meno di 3 anni, a basso reddito) possono quindi continuare a effettuare acquisti in farmacia utilizzando tale carta elettronica per il pagamento. Continueranno, infatti, ad essere abilitati all’utilizzo della Carta acquisti i POS identificati con il codice internazionale n. 5912 (MCC), relativo alle farmacie.
Non devono svolgere alcun nuovo adempimento le farmacie che hanno già aderito alla convenzione ASSOFARM, automaticamente rinnovata per il 2010.
Si ricorda che tali farmacie si sono impegnate a praticare uno sconto del 5% sugli acquisti pagati con la Carta in questione, esclusi gli acquisti di farmaci e il pagamento di ticket, e a effettuare la misurazione gratuita della pressione arteriosa e/o del peso corporeo in occasione di un acquisto pagato con la Social card. Quest’ultima pratica è, peraltro, già in uso presso la totalità delle farmacie nostre associate ed è estesa alla totalità dei cittadini/utenti.
Le aziende/farmacie che non hanno ancora aderito e sono eventualmente interessate ad aderire nel 2010 devono mettersi in contatto con i nostri Uffici e chiedere informazioni.
Si segnala che, ad oggi, sono circa 500 le farmacie comunali che hanno aderito alla convenzione Carta acquisti. E’ possibile consultare l’elenco delle farmacie aderenti quì. Sono anche disponibili documenti e chiarimenti utili per approfondire l’argomento.
 

  • CIRCOLARE 5 NOVEMBRE 2009 – DEMARCAZIONE TRA INTEGRATORI, ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE E ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI
Si informa che sulla G.U. n. 277 del 27 novembre 2009 è stata pubblicata la Circolare 5 novembre 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali recante “Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad un’alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali – Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.
Il documento è stato elaborato dal Ministero per fornire agli operatori indicazioni utili per una corretta interpretazione della normativa riguardante gli integratori alimentari, i prodotti destinati ad una alimentazione particolare e gli alimenti addizionati di vitamine e minerali.
In base alle indicazioni fornite dalla circolare vanno considerati come prodotti dietetici quei prodotti con una composizione appositamente ideata per le specifiche esigenze di una fascia particolare di consumatori, quando solo questa può trarre “benefici” dal suo consumo e non l’intera popolazione, che al limite potrebbe arrivare anche ad averne degli svantaggi. A tal fine la loro composizione deve essere nettamente distinta da quella di prodotti analoghi di uso corrente, ove esistenti, per effetto di un adattamento nutrizionale significativo alle esigenze nutrizionali particolari. In alcuni casi un prodotto dietetico può rappresentare l’intera razione alimentare.
Diversamente, per integratori vanno considerati quei prodotti destinati ad esseri assunti in piccoli quantitativi, unitari che non hanno un impatto significativo sulla razione alimentare in termini di energia, cioè di apporto calorico.
Di conseguenza prodotti considerati in precedenza come “integratori energetici” e “integratori proteici” ad impatto calorico significativo, vanno esclusi dal campo di applicazione delle norme sugli integratori. Tali prodotti possono essere classificati come dietetici, ove in possesso di una composizione distinta da quella degli alimenti di uso corrente e idonea a far fronte a esigenze nutrizionali particolari (come ad es. quelle degli sportivi).
Per facilitare la collocazione dei prodotti nelle diverse categorie e per contribuire a rendere più comprensibile, nei casi concreti, il percorso di differenziazione contenuto nel documento ministeriale, la circolare prende in considerazione, a titolo di esempio, alcune tipologie di prodotti quali i prodotti “senza zuccheri aggiunti”, i successivi ipo-sodici del sale, le paste iperproteiche ecc.
Per evitare sovrapposizioni tra integratori e prodotti dietetici, sono state anche revisionate le “Linee guida sulla composizione, etichettatura, e pubblicità dei prodotti dietetici per sportivi”, di cui alla circolare 30 novembre 2005 n. 3 che viene, pertanto, formalmente abrogata.
La circolare ministeriale riporta, inoltre, in allegato le nuove linee guida sui Sali dietetici, specifiche indicazioni sui prodotti senza glutine, nonché i criteri cui devono essere conformi i prodotti dietetici a/ipoproteici per diete ipoproteiche.
Con l’occasione si segnala che è stata convocata dal Ministero della Salute una riunione con tutte le associazioni di categoria per il giorno 20 gennaio 2010 per un confronto ed un approfondimento sui contenuti della circolare in esame.


  • DOPING INVIO ANNUALE DATI
Si ricorda che il DM 24 ottobre 2006 obbliga le farmacie a trasmettere al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, entro il 31 gennaio di ogni anno, esclusivamente in modalità elettronica, i dati riferiti all’anno precedente, relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo il cui impiego è considerato doping.
Pertanto, entro il 31 gennaio 2010  le farmacie dovranno inviare esclusivamente i dati concernenti le quantità di principio utilizzate e vendute nel 2008.
Si dovrà compilare un modulo, in formato excel, messo a disposizione dal Ministero della salute e inviarlo esclusivamente all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sono soggette a trasmissione le quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo il cui impiego è considerato doping contenuto nella lista delle sostanze, biologicamente o farmacologicamente attive, aggiornate periodicamente, con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
La lista delle sostenze il cui impiego è considerato doping è scaricabile nella sezione antidoping del sito del Ministero.
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:
  1. Quantità di alcoo etilico utilizzate,
  2. Quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa
  3. Quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi – utilizzate per le preparazioni ad uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2006.
La farmacia è tenuta a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.
Conseguentemente, le farmacie devono conservare fino al 31 luglio tutte le ricette o i fogli di lavorazione giustificativi delle sostanze utilizzate o vendute nel corso del 2009.