Circolari
La suddetta Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali limita definitivamente gli obblighi di comunicazione dei dati e di accertamento dell’identità dell’acquirente esclusivamente ai medicinali stupefacenti temporaneamente collocati nella sezione D della tab. II della predetta Ordinanza del 16 giugno 2009.
E’ quindi confermato che, limitatamente alla dispensazione dei medicinali di cui sopra dietro presentazione di ricetta non ripetibile compilata sul ricettario personale del medico (quindi non su RMR e/o SSN), la farmacia deve:
 
  1. Accertare l’identità dell’acquirente ed annotare sulla ricetta gli estremi di un documento di riconoscimento. Tale obbligo, si ribadisce, non sussiste per le ricette RMR e/o SSN;
  2. Inviare entro la fine di ciascun mese alla ASL ed all’Ordine dei Farmacisti una comunicazione riassuntiva delle predette ricette bianche, contenente denominazione e numero di confezioni erogate distinte per forma farmaceutica e dosaggio. In attesa dell’eventuale definizione di specifiche modalità telematiche di trasmissione, la comunicazione potrà essere effettuata compilando il modulo allegato .

L’obbligo di comunicazione, ovviamente, sussiste solo nel caso che nel mese precedente siano state spedite ricette bianche relative ai medicinali in questione dei quali si trasmette l’elenco .