In particolare si segnala che il decreto, entrato in vigore il 4/10/2009, stabilisce che la detenzione e l’approvvigionamento di medicinali anestetici generali iniettabili e inalatori e di medicinali eutanasici sono consentiti esclusivamente al medico veterinario.
La vendita dei prodotti medicinali è soggetta a ricetta medico-veterinaria in triplice copia o di ricetta ministeriale speciale (per gli stupefacenti della sezione A) e ad emissione di fattura.
Con l’occasione si rimette, copia della circolare del Ministero del Lavoro del 7/10/2009 concernente il medicinale eutanasico “TANAX” inviata agli associati precedentemente con circolare n. 106 del 9 ottobre 2009.
A tale proposito il Ministero richiama l’attenzione di medici e farmacisti sull’obbligo di segnalare le reazioni avverse o l’eventuale mancanza di efficacia di un medicinale veterinario.