In particolare la circolare dell’INPS dispone:
  1. la possibilità di aderire ai Fondi di formazione durante tutto l’anno con effetto dal mese di competenza della denuncia contributiva (DM 10) in cui è operata la scelta;
  2. la possibilità di operare la “mobilità” tra i Fondi, sempre con effetto “immediato”, purché l’adesione al nuovo Fondo sia contestuale alla revoca espressa della precedente scelta.
La nota dell’ INPS rammenta, altresì, la regolamentazione legislativa in termini di portabilità, che, tuttavia, coinvolge solo marginalmente l’INPS, in quanto la possibilità per le Aziende di trasferire al “nuovo” Fondo il 70% delle somme versate al “vecchio” Fondo nel triennio precedente, al netto degli importi già utilizzati per i propri piani formativi, rappresenta un effetto eventuale della predetta “mobilità”, e pertanto, le modalità operative relative ai trasferimenti delle risorse sono rimesse ai regolamenti interni dei singoli Fondi.

Ciò che preme soprattutto sottolineare è che la suddetta circolare n. 107 dell’INPS  rende noto il codice di adesione al Fondo per i lavoratori dei servizi pubblici (FISP) nonché le relative istruzioni contabili: le aziende associate possono pertanto aderire e destinare al Fondo il contributo dello 0,30% già a decorrere dalla denuncia contributiva relativa al mese di settembre 2009.

Ulteriori comunicazioni e approfondimenti avverranno a cura del FISP stesso.
 
 
 
Il Presidente
(Dr. Arch. Venanzio Gizzi)