Circolari


Si sottolinea, con estrema soddisfazione, che i giudici contabili hanno statuito che "l'esercizio in forma di società di una farmacia da parte di un Comune (anche se inferiore a 30.000 abitanti) non ricade nell'obbligo di dismissioni delle partecipazioni societarie".
La sezione regionale della Corte dei Conti è giunta a questa formulazione richiamando innanzitutto "la legislazione di settore che ha disposto, in questi ultimi anni, una serie di limiti e condizioni dirette a rendere razionale l'utilizzo delle Società da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti l'art. 13, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto che le società a capitale pubblico, o misto, finalizzate alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti locali, siano a oggetto sociale esclusivo, e non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. La costituzione ex novo di società è stata regolata dali'art. 3, comma 7, della iegge 24 dicembre 2007, n. 244, ove si dispone che non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
Con riferimento alla dismissione delle società già costituite, l'art. 14, comma 32 del d.1. n. 78/2010, ha dato luogo a una situazione in cui:

1. i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non erano abilitati a costituire società;
2. entro il 31 dicembre 2012 (tale termine successivamente è stato prorogato di nove mesi e, quindi, entro il 30 settembre 2013) detti comuni avrebbero dovuto disporre la liquidazione delle società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero cederne le partecipazioni, a meno che le società già costituite:

a) avessero, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non avessero subito, nei precedenti esercizi, riduzione di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non avessero subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune fosse stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime".

I giudici contabili, nel caso sottoposto al loro parere hanno riconosciuto che la gestione di una farmacia comunale si configura come un servizio di rilevanza economica che è stato sottratto dall'applicazione della legislazione in materia di servizi a rilevanza economica sia dall'art. 23-bis, comma 1, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del dJ 25 settembre 2009 n. 135, convertito dalla legge 20 dicembre 2009 n, 166, e successivamente per effetto dell'art. 4, comma 34, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148. Richiamano, inoltre, l'art. 114 del TUELL, nel testo modificato dall'art. 25, comma 2, del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 marzo 2012, in base al quale sono escluse dall'applicazione del patto di stabilità le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.
La Corte dei conti pone in stretta relazione l'esclusione operata dal legislatore che, peraltro, non elide la natura di servizio pubblico locale in termini di qualificazione giuridica del servizio di gestione della farmacia comunale, con il diritto alla salute dei cittadini, così come sancito dall'art. 32 della Costituzione e di conseguenza il servizio farmaceutico comunale non deve rientrare nel novero dei servizi "contendibili sul mercato". Di conseguenza i giudici contabili hanno ritenuto che l'esercizio dell'attività di Qestione di una farmacia da parte del Comune non ricada nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 14. comma 32 del d.l. 78/2010.
Si ricorderà come A.S.SO.FARM. abbia tenacemente operato, negli anni scorsi, per ottenere l'esclusione delle farmacie comunali dalla disciplina generale che regola i servizi pubblici locali e dagli obblighi connessi al patto di stabilità: gli emendamenti predisposti dalla nostra Federazione hanno trovato favorevole accoglimento nei prowedimenti sopra citati. Senza inutili trionfalismi, possiamo dire che la nostra scelta di allora ha costituito la premessa indispensabile per l'ottenimento del risultato che scaturisce dal parere oggetto della presente circolare.
 

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