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Niente dismissione di Farmacie per Comuni sotto i 30.000 abitanti


Come già accaduto in passato, anche in questo caso si è operata una distinzione positiva tra i servizi pubblici locali e le Farmacie Comunali che, oltre certamente a svolgere un servizio per un determinato territorio, garantisce anche un più universale diritto alla salute dei cittadini e pertanto non deve rientrare nel novero dei servizi “contendibili sul mercato”. Di conseguenza i giudici contabili hanno ritenuto che l’esercizio dell’attività di gestione di una Farmacia da parte del Comune non ricada nell’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010.

"Un risultato pienamente positivo - ha dichiarato il Presidente di A.S.SO.FARM. Venanzio Gizzi - che conferma quanto sosteniamo da anni: le Farmacie Comunali hanno natura e finalità non compatibili con gli obblighi connessi alla disciplina generale dei servizi pubblici locali e del patto di stabilità".

Si allega, per un maggiore dettaglio, la circolare in merito predisposta da A.S.SO.FARM.

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Download this file (sentenza deliberazione 572013par.PDF)Sentenza Deliberazione428 kB
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