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Decreto 31 marzo 2008 del Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto  l'art.  88,  comma 2-bis  del  decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  come  modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007,  n.  274,  il  quale  prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Federazioni degli  ordini  professionali  dei farmacisti e dei medici, nonche' le organizzazioni   sindacali   delle   farmacie  pubbliche  e  private, individua  le  condizioni  che  consentono  al farmacista, in caso di estrema  necessita' e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta,   in   assenza   di  prescrizione  medica,  un  medicinale disciplinato dal comma 2 dello stesso art. 88 o dall'art. 89; Sentite   la   Federazione  nazionale  ordini  medici  chirurghi  e odontoiatri  (FNOMCeO)  e  la  Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI);
Sentite  la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA),    la    Federazione    delle    aziende    e   servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM);
Considerato che la richiamata norma legislativa limita ai soli casi di  estrema  necessita'  e  urgenza  la  possibilita'  di consegna al cliente  che  ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, di  un medicinale sottoposto a regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica;
Considerato  che  molti  medicinali  classificati  come  farmaci di automedicazione  (OTC)  o farmaci vendibili senza prescrizione medica (SOP)  gia' consentono di far fronte, ad esempio in campo analgesico, ad alcune delle situazioni di urgenza;
Rilevato  che  non  appare  in  ogni  caso  opportuno prevedere, in applicazione  della  citata  norma,  ipotesi e condizioni che possano scoraggiare  un  appropriato  ricorso  a  prestazioni  mediche  anche attraverso  i  servizi  di  continuita'  assistenziale  e  di  pronto soccorso;
Ritenuto   comunque   di   prevedere  un  periodo  sperimentale  di attuazione  della  disciplina  in  questione per consentire eventuali integrazioni o correzioni alla luce dei primi mesi di esperienza;
Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti con lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:


Art. 1.
  1. Il   presente   decreto  individua,  ai  sensi  dell'art.  88, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  24 aprile  2006,  n.  219, e successive modificazioni, le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessita' e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato  dal  comma 2  dell'art.  88 o dall'art. 89 del medesimo decreto legislativo.
Art. 2.
  1. Qualora  il  medicinale  venga  richiesto  per la necessita' di assicurare  la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete,  ipertensione,  broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia  cronica,  il  farmacista  puo' consegnare il medicinale, a condizione  che  siano  disponibili  elementi  che  confermino che il paziente e' in trattamento con il farmaco, quali:
a) presenza  in  farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali e' prescritto il farmaco richiesto;
b) esibizione  da  parte  del  cliente di un documento rilasciato dall'autorita'  sanitaria  attestante  la  patologia  per la quale e' indicato il farmaco;
c) esibizione  da  parte  del  cliente  di un documento originale firmato  dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente  e'  affetto,  con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;
d) esibizione  di  una ricetta con validita' scaduta da non oltre trenta  giorni;  in  tal  caso  il  farmacista e' tenuto ad apportare un'annotazione  sulla  ricetta  che  impedisca la sua riutilizzazione nell'ambito della disciplina del presente decreto;
e) conoscenza  diretta  da  parte  del  farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

Art. 3.
  1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, qualora la richiesta riguardi   un   paziente   che   necessiti  di  non  interrompere  un trattamento,   quale   ad   esempio   l'ulteriore  assunzione  di  un antibiotico,  il farmacista puo' consegnare il medicinale richiesto a condizione  che  siano  disponibili  elementi  che  confermino che il paziente e' in trattamento con il farmaco, quali:
a) presenza  in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una  data  che  faccia  presumere  che  il  paziente  sia  ancora  in trattamento con il medicinale richiesto;
b) esibizione,   da   parte   del   cliente,  di  una  confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.

Art. 4.
  1. In  aggiunta alle ipotesi disciplinate negli articoli 2 e 3, il farmacista  puo'  consegnare  il  medicinale  richiesto  in  caso  di esibizione  da  parte  del  cliente  di  documentazione di dimissione ospedaliera   emessa   il   giorno  di  acquisto  o  nei  due  giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.

Art. 5.
  1. In  tutti i casi previsti dal presente decreto il farmacista e' tenuto  a  consegnare una sola confezione con il piu' basso numero di unita'  posologiche  del  farmaco richiesto, fatta salva l'ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantita'  sufficiente  ad  assicurare la continuita' del trattamento fino  alla  possibilita'  di  contatto  del  paziente  con  il medico prescrittore. 2.  Il  farmacista e' altresi' tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta e' una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura.  A  tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da  inoltrare  al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.

Art. 6.
  1. La consegna da parte del farmacista di medicinali iniettabili e' ammessa  nell'ipotesi  disciplinata  dall'art.  4.  La  consegna  del medicinale  iniettabile  e'  ammessa  altresi' nelle ipotesi previste dall'art.  2, limitatamente all'insulina, e all'art. 3, limitatamente agli antibiotici monodose.
  2. Non e' ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle  sostanze  stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi in materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

Art. 7.
  1. Nei  casi previsti dall'art. 2, lettera b), quando il documento non  indichi  il  farmaco da utilizzare nel trattamento, dall'art. 2, lettera d)  e  dall'art.  3,  lettera b),  il  cliente  e'  tenuto  a sottoscrivere  una  dichiarazione  di  assunzione  di responsabilita' circa  la veridicita' del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione e' conservata dal farmacista ed e' allegata al registro di cui al comma 2 del presente articolo.
  2. Il  farmacista  annota su apposito registro, le cui pagine sono dallo  stesso  numerate,  timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata  ai  sensi  del  presente  decreto, riportando il nome del farmaco,  le  iniziali  del  paziente  e  la  condizione,  tra quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4, che ha dato luogo alla consegna del farmaco.

Art. 8.
  1. Entro  il  mese  di dicembre  2008 la Federazione nazionale dei titolari  di  farmacia  italiani  (FEDERFARMA) e la Federazione delle aziende  e  servizi  socio-farmaceutici  (A.S.SO.FARM)  raccolgono  e comunicano  al Ministero della salute e all'AIFA i dati relativi alla numerosita'  e  alla  tipologia dei casi di ricorso alle procedure di cui  al  presente  decreto  registrati fino alla data del 30 novembre 2008,  formulando  eventuali  proposte  di  modifica  della  presente disciplina.  Tale  documentazione  e'  trasmessa  dal Ministero della salute,  alla  Federazione  nazionale  ordini  dei medici chirurghi e odontoiatri  (FNOMCeO)  e alla Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), per le rispettive valutazioni.

Art. 9.
  1. Nulla  e'  innovato per quanto riguarda l'erogazione di farmaci con onere a carico del SSN.
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008
Il Ministro della salute: Turco
 
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