Circolari


E' appena il caso di ricordare che, ai sensi del D.M. 23 luglio 1988 e sS.mm.e ii., gli occhiali vendibili in farmacia sono esclusivamente quelli premontati per la correzione della presbiopia aventi lenti monolocali di uguale potere diottrico all'interno dei limiti da +1 a 3,50 diottrie.
Si segnala, inoltre, che su tali occhiali deve comparire la marcatura CE, il potere diottrico oltre al nome e/o al marchio del costrutto re o del responsabile dell'immissione in commercio e che le montature devono essere realizzate in materiale non infiammabile.
Pertanto, allo scopo di evitare eventuali violazioni che comporterebbero un inevitabile risvolto giudiziario, invitiamo gli associati ad attenersi scrupolosamente alla normativa sopra richiamata facendo cessare la commercializzazione degli occhiali aventi caratteristiche diverse da quelle esitabili in farmacia.