Dobbiamo innanzitutto premettere che le disposizioni del già citato decreto attuativo non riguardano le Farmacie Comunali la cui gestione sia stata affidata, nel rispetto delle regole di concorrenza, ad una società mista con il socio - privato operativo scelto con gara ad evidenza pubblica.
Queste ultime, pertanto, si collocano al di fuori del campo di applicazione delle norme in commercio.
Viceversa, le Farmacie gestite in "house providing" (economia, consorzio/azienda speciale, società affidatarie dirette senza ricorso al mercato per l'individuazione del socio - privato) devono comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, per mezzo del Sindaco o del Direttore dell'Azienda fornire la volontà di erogare i nuovi servizi di cui al decreto legislativo.
Con l'intento di facilitare gli adempimenti a carico delle nostre associate, abbiamo predisposto un modellino standard (all. 1) che può essere utilizzato per la comunicazione con le ASL.
Si segnala, inoltre, che le aziende speciali/consorzi e società in house, a condizioni che non abbiano registrato perdite nelle ultime tre annualità di bilancio, devono inserire nel contratto di servizio con l'ente locale i criteri previsti dall'art. 2 del decreto attuativo che di seguito si richiamano:

a) osservanza delle indicazioni speciali e generali dei rispettivi Piani socio-sanitari regionali;
b) comunicazione preventiva all'ASL dei servizi che si intendono erogare;
c) aderenza alle norme vigenti in materia di patto di stabilità;
d) adesione alle iniziative di collaborazione tra medici e farmacisti previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 153/2009.


Nel restare a disposizione per ogni chiarimento ulteriore si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

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