Con l’intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la responsabilità del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.
Tale legge, oltre a modificare sensibilmente alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, ha introdotto importanti novità sulla responsabilità delle società a norma del D.Lgs 231/2001.
In particolare vengono aggiunti tra i "reati presupposto" del D.Lgs 231 (ossia i reati dalla cui commissione può scaturire eventualmente una responsabilità delle società) i nuovi reati di corruzione tra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità.
Per quanto concerne le amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella legge, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell’art. 1 si rivolgono a tutte le pubbliche amministrazioni.
Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni e gli Enti locali e per queste ultime rimane fermo quanto stabilito dal successivo comma 60: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)".
Quindi, in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l’indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative.
Accertato, quindi, che tra i destinatari delle norme in questione vi sono anche le aziende/società controllate dagli enti locali, sta prepotentemente emergendo che non si può escludere che, nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e aziende private, comportamenti fino a ieri (o per meglio dire fino al 28 novembre data di entrata in vigore della legge) considerati leciti possano invece essere interpretati come illeciti e risultare pertanto “sospetti” di un’attività criminosa.
Nel ribadire i principi di correttezza, eticità e trasparenza, fatti propri dalla nostra Federazione con l’approvazione della Carta etica e dei valori, si sottolinea la necessità per tutti di operare sempre più con ragionevolezza ed equilibrio tenendo presente che, come detto sopra, comportamenti, prima considerati consuetudini relazionali e professionali, possono ora avere una doppia valenza lecita ed illecita, e quindi far scaturire a capo di chi li pone in essere un procedimento penale.
Al riguardo riportiamo il parere esperto dell’Avv. Anna Maria Pelliconi di Bologna, che ringraziamo per il prezioso contributo, per dare subito a tutti gli associati una giusta segnalazione sulle conseguenze riguardo ai nuovi reati di corruzione tra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità previsti dalla L. 190/2012.
Legge n. 190 del 28 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
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