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Chiarimenti sulle nuove disposizioni sulla prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale introdotte in sede di conversione del D.L. n. 95/2012, sulla cosiddetta spending review.


Innanzitutto va precisato che la novità riguarda esclusivamente i medicinali per cui sono disponibili più farmaci equivalenti, quando prescritti in regime SSN sulla cosiddetta "ricetta rossa". Rimangono le vecchie disposizioni quindi se per il farmaco non esistono equivalenti. Le vecchie regole rimangono, altresì, per la cosiddetta "ricetta bianca" su carta intestata del medico e per i farmaci prescritti, come sovente accade per motivi pratici, sulla ricetta rossa ma non rimborsabili dal SSN.

La spending review ha previsto che, quando un medico si trovi a curare per la prima volta una patologia cronica (ad es. diabete, cardiopatie, ipertensione) o un nuovo episodio di patologia non cronica (ad es. per un nuovo episodio di tonsillite, a distanza di tempo di altro episodio analogo) deve prescrivere il principio attivo e non un farmaco specifico. I pazienti cronici, già in cura prima del 15 di agosto, seguono le vecchie disposizioni e lo stesso vale per il trattamento di episodi non cronici il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Per le cure iniziate dopo il ferragosto, invece, il medico dovrà sempre indicare sulla ricetta la denominazione del principio attivo del farmaco accompagnata, ovviamente, dagli altri elementi identificativi del farmaco: dosaggio, forma farmaceutica e, se necessaria, via di somministrazione.

Va comunque specificato che il medico, nel prescrivere il medicinale destinato alla cura di una malattia cronica di un nuovo paziente o alla cura di un nuovo episodio di malattia non cronica, ha facoltà di aggiungere all' indicazione del principio attivo, sempre obbligatoria, l'indicazione del nome commerciale di fantasia del farmaco o il nome di uno specifico generico. L'aggiunta dell'indicazione di uno specifico medicinale non è vincolate per il farmacista se non è accompagnata dalla clausola motivata di non sostituibilità.

Il farmacista, in base a quanto già stabilito dalle norme vigenti (art. 11, comma 12, OL n. 1/2012) è obbligato a fornire al paziente il farmaco avente il prezzo più basso fra quelli a base del principio attivo indicato dal medico. Nel caso ci siano più medicinali aventi il prezzo più basso, il farmacista può consegnarne uno qualsiasi, anche su scelta dell'assistito. Quest'ultimo può sempre chiedere un farmaco a prezzo più alto, pagando la differenza. Tuttavia se il medico ha indicato un farmaco specifico con l'indicazione della clausola della non sostituibilità accompagnata da una sintetica motivazione, il farmacista deve dispensare il farmaco indicato sulla ricetta, previa corresponsione da parte del paziente dell'eventuale differenza fra il prezzo del medicinale e il prezzo di rimborso stabilito dall'AIFA.

Il medico non è obbligato ad apporre la clausola della non sostituibilità e neanche a motivare l'indicazione del nome commerciale del farmaco: tali adempimenti sono obbligatori solo laddove il medico intenda vincolare il farmacista nella dispensazione ed impedire che il farmaco sia sostituito con quello equivalente di prezzo più basso. Ma nulla vieta che il medico prescriva, senza indicare alcuna motivazione, il farmaco di marca in aggiunta al principio attivo: la ricetta così compilata è valida e può essere spedita a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma il farmacista, se mancano la clausola di non sostituibilità accompagnata dalla motivazione, applicherà le regole generali che impongono dì consegnare il farmaco equivalente con prezzo più basso. Rimane la facoltà dell'assistito di richiedere il medicinale di prezzo più alto ma, anche in questo caso, dovrà pagare la differenza.

In questi primi giorni di applicazione delle nuove regole, in attesa dell'adozione su larga scala della ricetta elettronica, si potrebbero creare momenti di confusione tra medici e pazienti che inevitabilmente finiscono per coinvolgere il farmacista. La clausola di non sostituibilità corredata da sintetica motivazione non deve in nessun caso essere sindacata dal farmacista che dovrà attenersi alla prescrizione senza entrare nel merito della correttezza o meno delle motivazioni indicate dal medico. Il farmacista dovrà seguire le regole generali solo quando manchi la suddetta clausola dispensando il farmaco equivalente a prezzo più basso, sempre che il paziente non paghi la differenza per avere il farmaco indicato dal medico. In ogni caso il contratto nazionale dei medici prevede una vacatio di 30 giorni dopo l'entrata in vigore di novità legislative, per cui non saranno sanzionabili le ricette emesse fino a metà settembre.
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