Non appena a conoscenza del testo, concordato dalle forze politiche che sostengono la maggioranza di governo, abbiamo inviato agli organi di stampa un comunicato (allegato 2).

Rileviamo, con disappunto, come non si sia tenuto conto dei nostri emendamenti che avevano l’obiettivo di ripristinare, in modo totale o parziale, il diritto di prelazione dei Comuni e ciò, come abbiamo scritto nel comunicato stampa, costituisce un grave impoverimento innanzitutto per il Sistema Farmaceutico Italiano.

La qualità del servizio garantita dalla nostra presenza sul territorio, anche grazie alla concorrenza con le farmacie private, è ben nota a quelle comunità che dispongono di una Farmacia Comunale e, francamente, siamo molto delusi dal fatto che non vi sia stata una riconoscenza in tal senso dal Legislatore.

Sinteticamente riportiamo le principali novità contenute nel novellato testo dell’art. 11.

a)      Intanto va sottolineato come il Governo abbia l’obiettivo di aprire, grazie al decreto, 5.000 nuove farmacie e tale risultato lo raggiungerà portando il quorum a 3.300 abitanti per l’apertura di una farmacia . Gli abitanti in eccesso fanno scattare una nuova farmacia quando si supera il 50% di tale valore. I Comuni, sentite le UUSSLL e gli Ordini dei farmacisti dei territori di competenza, identificano le zone dove collocare le nuove farmacie garantendo, nel contempo, che tali presidi vengano aperti anche nelle zone scarsamente popolate. Dopo tale operazione di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, i Comuni, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto indicato in oggetto, inviano i dati alle Regioni e, quest’ultime, hanno un anno di tempo per concludere il concorso straordinario per le nuove aperture sui territori.

b)      Contrariamente a quanto riportato nella prima stesura, il concorso straordinario sarà per soli titoli e vi potranno partecipare farmacisti iscritti all’albo non titolari di farmacia, titolari di farmacia rurale sussidiata, titolari di farmacia soprannumeraria e titolari di parafarmacie. Sono escluse tutte le altre categorie compresi i soci di società titolari di farmacia. Per partecipare ai concorsi, il limite di età, alla scadenza del bando, è stato fissato a 65 anni. Non ci saranno quote riservate a nessuna categoria dei partecipanti al concorso. Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale, vengono equiparate le attività svolte dai titolari di rurali sussidiate, soprannumerarie e parafarmacie oltreché dei collaboratori di farmacie e parafarmacia.

c)      Viene confermata la possibilità di prolungare le aperture oltre gli orari e i turni obbligatori.

d)      Della sospensione/abrogazione del diritto di prelazione dei Comuni sulle sedi che si apriranno grazie al nuovo quorum si è già accennato in precedenza. Tale diritto viene mantenuto, fino al 2022, per le farmacie (circa 1000) che si potranno aprire negli aeroporti internazionali, stazioni marittime, autogrill, stazioni ferroviarie, centri commerciali con superficie di vendita oltre 10.000 mq.: le amministrazioni comunali che esercitano il diritto di prelazione non possono cedere titolarità e gestione e quindi, in caso di rinuncia, la sede è dichiarata vacante.

e)      Sono consentiti gli sconti su tutte le tipologie di farmaci e, relativamente ai farmaci generici/equivalenti, non c’è più l’obbligo per il medico di scrivere sulla ricetta la dicitura” sostituibile con equivalente generico”. Il medico è tenuto comunque a informare il paziente dell’esistenza in commercio di farmaci generici. Per il resto, i compiti del farmacista rimangono quelli dettati dalla normativa vigente.

f)        Viene soppressa la norma, contenuta nel decreto “Salva Italia”, che fissava a 12.500 abitanti il limite per vendere nelle parafarmacie i farmaci che saranno delistati dalla fascia C. Le parafarmacie potranno vendere, in aggiunta all’esistente, anche i farmaci veterinari con o senza prescrizione e potranno effettuare preparazioni galeniche che non richiedono ricetta medica.

 
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