Tale comunicazione, anticipa la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di alcune modifiche alla Determinazione sopra citata con riferimento agli articoli 2 e 3 e della tabella 5 dell'allegato 1.
In particolare, la percentuale dello sconto, passata in ottemperanza del provvedimento dallo 0,64% allo 0,76%, viene rettificata dallo 0,76% allo 0,73%; conseguentemente, la quota di spettanza dovuta al farmacista passa dal 29,66% al 29,69%. Inoltre è importante sottolineare come la decorrenza di efficacia della Determinazione indicata in oggetto, viene modificata dal 10 febbraio 2012 al 1 marzo 2012 e, salvo mancato recupero del ripiano di competenza, mantiene la durata di sei mesi.

Trascorso tale periodo, a partire dal 1" settembre 2012, salvo il mancato recupero delle somme dovute, lo sconto a carico del farmacista tornerà allo 0,64% sul prezzo di vendita IVA inclusa.
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