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Determinazione AIFA 7 febbraio 2012 "Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per l'anno 2010"

L' AIFA ha rilevato che il disavanzo a livello nazionale rispetto al valore in corrispondenza del tetto del 13,3% del Fondo Sanitario Nazionale e cioè lo sforamento di tale tetto ammonta a 23.035.274 Euro e che quest'ultima somma è ripartita, a lordo IVA, tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei farmaci, tenendo conto anche della distribuzione diretta sulla spesa complessiva, ovvero della cd. "spesa farmaceutica territoriale".
Prima di commentare la Determinazione in oggetto, occorre rilevare come della spesa farmaceutica territoriale fanno parte i medicinali SSN erogati tramite le farmacie territoriali, i tickets, i farmaci in distribuzione diretta più quelli in distribuzione per conto e in dismissione ospedaliera.
E' evidente come aver compreso nella spesa farmaceutica territoriale i farmaci la cui distribuzione (dopo la Legge 405/2001) è effettuata direttamente dalle strutture sanitarie o dalle farmacie tramite accordi di DPC, obbliga le farmacie al ripiano dina una parte della spesa da cui non traggono alcun beneficio economico. Infatti nel 2010 la spesa farmaceutica netta convenzionata SSN è diminuita del -0.7% e, a fronte di questo calo, è continuato, invece, l'aumento incontrollato della spesa farmaceutica ospedaliera che è stato pari a 4.21 miliardi di euro e cioè + 6,7% del tetto di spesa.
A questo proposito ricordiamo che la legge 102/2009 aveva chiarito che farmacie e grossisti avrebbero concorso al ripiano escludendo la quota di sforamento determinata dai farmaci distribuiti direttamente dalle aziende sanitarie locali. Pertanto la precedente Determinazione AIFA del 3 novembre 2008 che aveva definito le modalità di ripiano in caso di sforarnento del tetto, si pone manifestamente in contrasto con la legge 102/2009. E' stato già presentato su questo punto un ricorso al TAR del cui esito vi daremo necessaria e puntuale informazione.
Entrando nello specifico del provvedimento in oggetto, si osserva che il punto 3. per il ripiano a carico di farmacisti e grossisti, la percentuale di sconto è incrementata, per i soli farmaci erogati a carico del SSN, dallo 0,64% allo 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico compresa l'IVA.
Le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista sono rideterminate rispettivamente nella misura del 29,66% e del 2,93% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA per sei mesi a decorrere dalla determinazione (10 febbraio 2012).
Gli effetti di tale determina non hanno alcuna incidenza sulle vendite per contanti e, quindi, non hanno conseguenze immediate sul piano operativo.
Pertanto, indipendentemente dal contenzioso in atto e delle difformità interpretative sollevate da Federfarma sull'entità complessiva dello sconto, si consiglia di provvedere alla nuova definizione percentuale fissata dalla Determinazione AIFA già in occasione della prossima DCR.
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