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ASSOFARM FLASH COMUNICAZIONE INTERNA DELLA FEDERAZIONE |
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Roma, 18 Settembre 2013 | ||
Corte dei Conti Marche: niente dismissione di Farmacie per Comuni sotto i 30.000 abitanti |
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“L’esercizio in forma di società di una farmacia da parte di un Comune (anche se inferiore a 30.000 abitanti) non ricade nell’obbligo di dismissioni delle partecipazioni societarie”: è quanto contenuto in un importante Parere della Corte dei Conti delle Marche dell'agosto scorso, richiesto dal Comune di Chiaravalle (An). Come già accaduto in passato, anche in questo caso si è operata una distinzione positiva tra i servizi pubblici locali e le Farmacie Comunali che, oltre certamente a svolgere un servizio per un determinato territorio, garantisce anche un più universale diritto alla salute dei cittadini e pertanto non deve rientrare nel novero dei servizi “contendibili sul mercato”. Di conseguenza i giudici contabili hanno ritenuto che l’esercizio dell’attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricada nell’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010. "Un risultato pienamente positivo - ha dichiarato il Presidente di Assofarm Venanzio Gizzi - che conferma quanto sosteniamo da anni: le farmacie comunali hanno natura e finalità non compatibili con gli obblighi connessi alla disciplina generale dei servizi pubblici locali e del patto di stabilità". |
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Notiziario Flash di A.S.SO.FARM. Associazione delle Aziende e Servizi Socio‐Farmaceutici
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